Una seduta osteopatica ha una durata variabile tra i 45 e i 90 minuti.
La prima seduta prevede una approfondita anamnesi utile ad inquadrare il caso clinico e ad individuare le eventuali controindicazioni al trattamento manipolativo osteopatico (TMO).
Non è possibile stabilire a priori il numero di sedute utili a migliorare il quadro clinico, in quanto ogni paziente dispone di capacità auto-correttive dipendenti da fattori soggettivi (costume alimentare, attività fisica o sedentarietà, stile di vita, rapporti sociali, traumi emotivi, postura, ecc.).
La medicina manuale osteopatica si avvale di una numerosa serie di tecniche utile a normalizzare il rapporto tra struttura e funzione, sollecitando, conseguentemente, le capacità auto-correttive del paziente.
Tra queste, le tecniche di HVLA (high velocity - low amplitude), comunemente definite “thrust”, hanno ottenuto moltissima visibilità grazie ai social network, in virtù della loro teatrale capacità di evocare uno “scrocchio” amplificato attraverso la vicinanza di microfoni.
Tale fenomeno sociale mina costantemente l’identità dell’Osteopatia, mai associabile all’applicazione di una singola tecnica.
Appare tristemente necessario sottolineare come la salute sia un fenomeno complesso, non un gioco.
Il trattamento manipolativo osteopatico, così come ogni terapia conosciuta, può determinare l’insorgenza di effetti collaterali, che si manifesta in meno del 10% dei casi.
Tra questi, vi è anche la possibile acutizzazione della sintomatologia nelle 24/48 h post-trattamento.
Il paziente deve sentirsi a proprio agio.
Clinicamente è utile evitare indumenti capaci di limitare il movimento e inficiare test e tecniche (jeans, maglioni, felpe, cinta, occhiali, scarpe, orecchini, orologi, ecc.).
Se il paziente è in possesso di esami strumentali recenti o meno, può portarli con sé.
Nonostante la professione di osteopata sia stata individuata come professione sanitaria con l'approvazione del Ddl 1324/2017 (articolo 7, legge 3/2018), va fatto affidamento a quanto ribadito dall’agenzia delle Entrate con la circolare 7/E/2018, la quale, richiamando la precedente circolare 11/E/2014 (risposta 2.1), precisa che la detrazione (a titolo di spese sanitarie) ex articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir (Dpr 917/86), non spetta per le spese relative a prestazioni rese dagli osteopati, in quanto l’osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute.