Il concetto di competenza è incentrato sull'applicazione della conoscenza di base attraverso il ragionamento clinico, incorporando il giudizio scientifico, umanistico e strategie metacognitive che consentano ai professionisti di identificare e affrontare le lacune nelle loro conoscenze utilizzando risorse esterne, come la Evidence Based Practice (EBP).
La Conferenza Stato-Regioni ha siglato, in data 05/11/2020, l’accordo sull’istituzione della professione sanitaria dell’osteopata e ha approvato il profilo professionale degli osteopati, definendone chiaramente le competenze di base e completando il primo passaggio formale dell’iter istitutivo della nuova professione, come previsto dalla legge Lorenzin 3/2018.
Art. 1 - Individuazione della figura e del profilo dell’osteopata
- L’osteopata è il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante, o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico.
Art. 2 - Ambiti di attività e competenza
- L’osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica e all’indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, riconosce l’indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraverso l’osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscoloscheletrico.
- L’osteopata opera con le seguenti modalità:
- pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico;
- esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente;
- valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l'appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti sanitari;
- al fine di prevenire alterazioni dell'apparato muscolo scheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; educa il paziente nelle abilità di autogestione dell'organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti;
- a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.
In data 24/06/2021 si è concluso il primo step dei decreti attuativi della suddetta Legge 3/2018, istituendo la professione sanitaria dell’Osteopata con Decreto del Presidente della Repubblica firmato in data 07/07/2021.
L’art. 7 rappresenta il punto di riferimento cardine per l’Osteopatia:
- Nell’ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell’Osteopata e del Chiropratico, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio Superiore di Sanità.
- Con l’accordo stipulato (da adottare entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge) sono stabiliti:
- L’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell’Osteopata e del Chiropratico.
- I criteri di valutazione dell’esperienza professionale.
- I criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.
- Con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute (da adottare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge) sono definiti:
- L’ordinamento didattico della formazione universitaria in Osteopatia e in Chiropratica.
- Gli eventuali percorsi informativi integrativi.